venerdì 11 maggio 2012

politica & business italian style

.. ci siamo sempre di più resi conto di quanto l'amministrazione del nostro Paese [e delle nostre comunità locali] dipenda dal SOTTOBOSCO. Di quanto la nostra vita sia influenzata da questo potere invisibile, privo di investitura popolare. Perché a rendere concrete le scelte politiche che riempiono le prime pagine dei giornali sono in realtà figure di secondo piano [solo in apparenza] chiamate a realizzarle. La qualità e lo "stile" di questi personaggi determinano le sorti del Paese.

In Italia abbiamo sviluppato, a voler essere benevoli, un concetto distorto e tutto nostro di lobbying. Si è ampliata a dismisura la terra di nessuno dove politica e affari non sono più distinguibili.
Tutta la nostra classe dirigente ha rapporti con quel sottobosco. E spesso si adegua a quei modi di fare.

Quando si tratta di affari i poli politici non solo si intersecano ma spesso si accavallano.

Il modello di gestione del potere nell'Italia contemporanea è lo stesso ed è diffuso tanto a destra quanto a sinistra.

(Claudio Gatti, Ferruccio Sansa - Il sottobosco 2012)

giovedì 2 febbraio 2012

il finanziamento ai partiti secondo UE - raccomandazione

COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERSRecommendation Rec(2003)4of the Committee of Ministers to member stateson common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns
(Adopted by the Committee of Ministers on 8 April 2003at the 835th meeting of the Ministers' Deputies)


La Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel Finanziamento dei Partiti Politici e nelle Campagne Elettorali adottata dal Comitato dei Ministri UE, l’8 aprile del 2003, fornisce regole comuni di condotta sulla raccolta di finanziamenti ai partiti e alle campagne elettorali.

sintesi:

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa
raccomanda ai governi degli Stati membri di adottare nei loro ordinamenti giuridici nazionali, regole contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, sulla base di regole comuni (poste in allegato alla presente raccomandazione), nella misura in cui delle leggi e delle procedure efficaci e funzionati non siano già state messe in atto.
Si incarica il “Gruppo di stati contro la corruzione” (GRECO) di monitorare l’attuazione della presente raccomandazione.

Regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali


I. Fonti esterne di finanziamento ai partiti politici

Articolo 1 - Il sostegno pubblico e privato ai partiti politici. Sia lo stato che i suoi cittadini hanno diritto di sostenere i partiti politici.Lo Stato dovrebbe fornire sostegno a partiti politici entro limiti ragionevoli.
L'aiuto pubblico può essere di natura finanziaria.Lo Stato dovrebbe fornire un sostegno secondo criteri oggettivi, in modo equo e ragionevole.Gli Stati dovrebbero garantire che qualsiasi sostegno statale o dei cittadini, non possa influire sull’indipendenza dei partiti politici.

Articolo 2 - Definizione di donazione a un partito politico. Donazione è qualsiasi atto volontario in base al quale si concede un vantaggio di natura economica o di altro tipo ad un partito politico.

Articolo 3 - Principi generali sulle donazioni. a. Le misure adottate dagli Stati che regolano le donazioni a partiti politici dovrebbero prevedere norme specifiche:- per evitare conflitti di interesse;- per garantire la trasparenza delle donazioni ed evitare donazioni segrete;- per non ostacolare l'attività dei partiti politici,- per garantire l'indipendenza dei partiti politici.b. Gli Stati dovrebbero:- stabilire che le donazioni a partiti politici, specialmente quelli superiori ad un massimale stabilito, siano rese pubbliche;- esaminare la possibilità di introdurre norme che limitano il valore delle donazioni ai partiti politici;- adottare misure per impedire l'elusione dei limiti stabiliti.

Articolo 4 - Deducibilità fiscale delle donazioni. La legislazione fiscale può permettere la deducibilità fiscale delle donazioni ai partiti politici. La deducibilità fiscale dovrebbe essere limitata.

Articolo 5 - Donazioni da persone giuridiche. a. Oltre ai principi generali sulle donazioni, gli stati dovranno prevedere:- che le donazioni da parte delle persone giuridiche ai partiti politici appaiano nella contabilità delle società; - che gli azionisti o qualsiasi singolo membro della società siano messi a conoscenza della donazione.b. Gli Stati dovrebbero prendere misure volte a limitare, interdire o regolamentare in modo rigido le donazioni ai partiti provenienti da persone giuridiche che forniscono beni o servizi alla pubblica amministrazione.c. Gli Stati dovrebbero vietare alle persone giuridiche controllate dallo Stato o da
altri enti pubblici di fare donazioni ai partiti politici.

Articolo 6 - Le donazioni a soggetti collegati con i partiti politici. Le norme che disciplinano le donazioni ai partiti politici, ad eccezione di quelle relative alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 4, dovrebbero applicarsi anche a tutte le entità correlate, direttamente o indirettamente, ad un partito politico, o che si trovano in qualche modo sotto il controllo di un partito politico.

Articolo 7 - Le donazioni dall'estero . Gli Stati dovrebbero limitare, vietare o regolare in modo specifico le donazioni provenienti da fonti estere.


II. Fonti di finanziamento per i candidati a delle elezioni e per gli eletti


Articolo 8 - Applicazione delle norme di finanziamento per i candidati e per gli eletti. Le norme relative al finanziamento dei partiti politici si applicano, mutatis mutandis:- al finanziamento delle campagne elettorali dei candidati alle elezioni;- al finanziamento delle attività politiche degli eletti.


III. Spese per le campagne elettorali

Articolo 9 - Limiti di spesa. Gli Stati dovrebbero esaminare la possibilità di adottare misure per prevenire eccessive esigenze di finanziamento da parte dei partiti politici, come la previsione di limiti di spesa per le campagne.

Articolo 10 – Registrazione delle spese. Gli Stati dovrebbero richiedere la registrazione di tutte le spese, dirette o indirette, effettuate nel quadro delle campagne elettorali di ciascun partito, di ogni lista di candidati e per ogni singolo candidato.


IV. Trasparenza

Articolo 11 - Contabilità. Gli Stati dovrebbero richiedere ai partiti politici ed alle entità collegate con i partiti di cui all'articolo 6 di tenere una contabilità completa ed adeguata. I conti dei partiti politici dovrebbe essere consolidati in modo da includere, se del caso, i conti degli enti di cui all'articolo 6.

Articolo 12 – Registrazione delle donazioni. a. Gli Stati dovrebbero richiedere che la contabilità del partito politico indichi tutte le donazioni ricevute, compresa la natura e valore di ogni donazione.b. Nel caso di donazioni che superino un certo importo, il donatore deve essere identificato nei registri.

Articolo 13 - Obbligo di presentare e di rendere pubblici i conti. a. Gli Stati dovrebbero richiedere ai partiti politici di presentare i conti di cui all'articolo 11, regolarmente, almeno una volta all'anno, all'autorità indipendente di cui all'articolo 14. b. Gli Stati dovrebbero esigere che siano resi pubblici regolarmente, almeno una volta l’anno, i conti dei partiti politici menzionati nell’art. 11, quanto meno un riassunto di questi conti comprendete le informazioni richieste dall’articolo 10 e, se del caso, dall’art.12.


V. Controlli

Articolo 14 - Controllo indipendente. a. Gli Stati dovrebbero prevedere la creazione di un sistema di controllo indipendente del finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali.b. Il sistema di controllo indipendente dovrebbe comportare la verifica dei conti dei partiti politici e delle spese delle campagne elettorali, nonché la loro presentazione e pubblicazione.

Articolo 15 - Personale specializzato. Gli stati dovrebbero promuovere la specializzazione dei personale giudiziario, di polizia ed altri corpi in materia di lotta contro il finanziamento illegale dei partiti politici e delle campagne elettorali.


VI. Sanzioni
Articolo 16 - Sanzioni. Gli stati dovrebbero esigere che la violazione delle regole relative al finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali fosse oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.



fonte: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2183

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_en.asp http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/Financing_Political_Parties_en.pdf