.. ci siamo sempre di più resi conto di quanto l'amministrazione del nostro Paese [e delle nostre comunità locali] dipenda dal SOTTOBOSCO. Di quanto la nostra vita sia influenzata da questo potere invisibile, privo di investitura popolare. Perché a rendere concrete le scelte politiche che riempiono le prime pagine dei giornali sono in realtà figure di secondo piano [solo in apparenza] chiamate a realizzarle. La qualità e lo "stile" di questi personaggi determinano le sorti del Paese.
In Italia abbiamo sviluppato, a voler essere benevoli, un concetto distorto e tutto nostro di lobbying. Si è ampliata a dismisura la terra di nessuno dove politica e affari non sono più distinguibili.
Tutta la nostra classe dirigente ha rapporti con quel sottobosco. E spesso si adegua a quei modi di fare.
Quando si tratta di affari i poli politici non solo si intersecano ma spesso si accavallano.
Il modello di gestione del potere nell'Italia contemporanea è lo stesso ed è diffuso tanto a destra quanto a sinistra.
(Claudio Gatti, Ferruccio Sansa - Il sottobosco 2012)
venerdì 11 maggio 2012
giovedì 2 febbraio 2012
il finanziamento ai partiti secondo UE - raccomandazione
(Adopted by the Committee of Ministers on 8 April 2003at the 835th meeting of the Ministers' Deputies)
sintesi:
Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa
raccomanda ai governi degli Stati membri di adottare nei loro ordinamenti giuridici nazionali, regole contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, sulla base di regole comuni (poste in allegato alla presente raccomandazione), nella misura in cui delle leggi e delle procedure efficaci e funzionati non siano già state messe in atto.
Si incarica il “Gruppo di stati contro la corruzione” (GRECO) di monitorare l’attuazione della presente raccomandazione.
Regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali
I. Fonti esterne di finanziamento ai partiti politici
L'aiuto pubblico può essere di natura finanziaria.Lo Stato dovrebbe fornire un sostegno secondo criteri oggettivi, in modo equo e ragionevole.Gli Stati dovrebbero garantire che qualsiasi sostegno statale o dei cittadini, non possa influire sull’indipendenza dei partiti politici.
Articolo 3 - Principi generali sulle donazioni. a. Le misure adottate dagli Stati che regolano le donazioni a partiti politici dovrebbero prevedere norme specifiche:- per evitare conflitti di interesse;- per garantire la trasparenza delle donazioni ed evitare donazioni segrete;- per non ostacolare l'attività dei partiti politici,- per garantire l'indipendenza dei partiti politici.b. Gli Stati dovrebbero:- stabilire che le donazioni a partiti politici, specialmente quelli superiori ad un massimale stabilito, siano rese pubbliche;- esaminare la possibilità di introdurre norme che limitano il valore delle donazioni ai partiti politici;- adottare misure per impedire l'elusione dei limiti stabiliti.
Articolo 5 - Donazioni da persone giuridiche. a. Oltre ai principi generali sulle donazioni, gli stati dovranno prevedere:- che le donazioni da parte delle persone giuridiche ai partiti politici appaiano nella contabilità delle società; - che gli azionisti o qualsiasi singolo membro della società siano messi a conoscenza della donazione.b. Gli Stati dovrebbero prendere misure volte a limitare, interdire o regolamentare in modo rigido le donazioni ai partiti provenienti da persone giuridiche che forniscono beni o servizi alla pubblica amministrazione.c. Gli Stati dovrebbero vietare alle persone giuridiche controllate dallo Stato o da
altri enti pubblici di fare donazioni ai partiti politici.
Articolo 6 - Le donazioni a soggetti collegati con i partiti politici. Le norme che disciplinano le donazioni ai partiti politici, ad eccezione di quelle relative alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 4, dovrebbero applicarsi anche a tutte le entità correlate, direttamente o indirettamente, ad un partito politico, o che si trovano in qualche modo sotto il controllo di un partito politico.
Articolo 15 - Personale specializzato. Gli stati dovrebbero promuovere la specializzazione dei personale giudiziario, di polizia ed altri corpi in materia di lotta contro il finanziamento illegale dei partiti politici e delle campagne elettorali.
Articolo 16 - Sanzioni. Gli stati dovrebbero esigere che la violazione delle regole relative al finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali fosse oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
fonte: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2183
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_en.asp http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/Financing_Political_Parties_en.pdf